Per la rettifica di dati anagrafici..
Se cittadino straniero, per richiedere variazioni di dati anagrafici, occorre presentare sia il documento originale che una fotocopia di (in alternativa):
- una dichiarazione consolare dalla quale risultino i dati di cui si chiede la variazione e nella quale la firma di chi ha sottoscritto il documento sia legalizzata presso la competente prefettura, salvo il caso in cui il Paese non aderisca a particolari convenzioni internazionali che escludono la legalizzazione della dichiarazione consolare rilasciata
- i documenti originali prodotti nello Stato di riferimento (nascita, matrimonio, divorzio, vedovanza), relativi alle persone per cui si richiedono le variazioni e le relative fotocopie. Questi documenti devono essere stati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti:
- accompagnati da traduzione della stessa autorità italiana all'estero, che dichiara la traduzione conforme al testo originale
- tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale accreditato dal consolato italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti, che provvede alla legalizzazione.
La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di appartenenza aderisce a convenzioni internazionali ratificate anche dall'Italia che escludono la necessità di legalizzazione degli atti rilasciati dalle relative autorità.
Per la rettifica di dati di stato civile...
Se cittadino straniero, per richiedere variazioni di dati di stato civile, occorre consegnare il documento originale di (in alternativa):
- una dichiarazione consolare dalla quale risultino i dati di cui si chiede la variazione e nella quale la firma di chi ha sottoscritto il documento sia legalizzata presso la competente prefettura, salvo il caso in cui il Paese non aderisca a particolari convenzioni internazionali che escludono la legalizzazione della dichiarazione consolare rilasciata
- i documenti originali prodotti nello Stato di riferimento (nascita, matrimonio, divorzio, vedovanza), relativi alle persone per cui si richiedono le variazioni e le relative fotocopie. Questi documenti devono essere stati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti:
- accompagnati da traduzione della stessa autorità italiana all'estero, che dichiara la traduzione conforme al testo originale
- tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale accreditato dal consolato italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti, che provvede alla legalizzazione.
La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di appartenenza aderisce a convenzioni internazionali ratificate anche dall'Italia che escludono la necessità di legalizzazione degli atti rilasciati dalle relative autorità.